Abruzzo | Riserva Naturale Gole di San Venanzio | Legge Regionale 16 Settembre 1998, n° 84
Legge Regionale 16 Settembre 1998, n° 84
Disegno di legge regionale di istituzione della riserva naturale guidata “Gole di S. Venanzio”
(BURA N^24 del 9/10/1998)
Art. 1
(Istituzione)
- E’ istituita la Riserva Naturale Guidata “Gole di S. Venanzio”, nel territorio del Comune di Raiano
Art. 2
(Perimetrazione)
- I confini della Riserva Naturale Guidata “Gole di S. Venanzio” sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 1.107 ettari.
- Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Raiano provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
Art. 3
(Gestione)
- La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Raiano.
- Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell’Università e dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo e Molise “G. Caporale”.
- Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente Gestore dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
- Qualora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la Riservaattraverso l’Ufficio Parchi e Riserve Naturali.
- L’Ente gestore dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio Regionale, il Piano di Assetto Naturalistico e, d’intesa con il competente Settore della Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di acceso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l’osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
Art. 4
(Piano di Assetto Naturalistico)
- Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Ente Gestore provvede all’affidamento dell’incarico per l’elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 15, comma 3.
- Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell’incarico.
- Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del competente Settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 22, comma 3.
- Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto o area contigua.
Art. 5
(Programma Pluriennale di Attuazione e Regolamento)
- Entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l’Ente di gestione della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell’ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio – economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento con le norme per l’utilizzazione delle risorse ambientali e con i modi di accessibilità e fruibilità della Riserva stessa.
- Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta Regionale – Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che a sua volta lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
- Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all’art. 4 ed approvati contestualmente.
Art. 6
(Piano di Gestione)
- Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Ente gestore predisporrà ed approva un Piano di Gestione.
- Limitatamente al primo anno successivo alla istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà prevedere l’utilizzo dello stanziamento di cui all’art. 1 per le spese previste ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5.
Art. 7
(Adeguamento degli strumenti urbanistici)
- Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.
Art. 8
(Personale della Riserva)
- La RiservaNaturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 9
(Norme Transitorie di salvaguardia)
- All’interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell’approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dai Piani Paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
- alterazione delle caratteristiche naturali
- apertura di nuove strade
- costruzione di edifici
- asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali
- modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale, con opere di bioingegneria naturalistica
- la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dall’Ente di Gestione
- la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazioni in assenza della specifica autorizzazione da parte dell’Ente gestore dell’area protetta
- il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l’introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti
- l’alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell’ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell’acqua, ed in genere l’immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell’ambiente acquatico
- l’esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada
- l’accensione di fuochi e l’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati
- il sorvolo e l’atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo
- il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente
- l’installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati
- la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell’uso delle popolazioni locali
- la pesca sportiva sarà consentita secondo le modalità previste dal Piano di Assetto Naturalistico. Nelle more dell’approvazione di tale Piano, è consentito secondo la normativa vigente
- Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
- Sono fatti salvi gli interventi autorizzati e in corso e comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Sono inoltre consentiti ampliamenti e completamenti degli insediamenti esistenti.
Art. 10
(Sanzioni)
- Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell’art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
Art. 11
(Norma Finanziaria)
- All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in presumibili lire 90.000.000, si provvede con quota parte dello stanziamento già iscritto al pertinente cap. 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario.
- Lo stanziamento è finalizzato alla realizzazione della tabellazione ed alla elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico, del programma Pluriennale di Attuazione e del Regolamento di cui agli artt. 4 e 5.